Aumenta il tasso di percezione RG 4815. RG 5450/2023

Aumenta il tasso di percezione RG 4815. RG 5450/2023

Città di Buenos Aires, 22/11/2023

Dopo aver esaminato il file elettronico EX-2023-02957179- -AFIP-DVNRIS#SDGREC e

Tenendo conto di:

Che attraverso la Risoluzione Generale N° 4815, sue modifiche e allegati, è stato istituito un sistema di riscossione dell’imposta sul reddito o sulla proprietà personale, a seconda dei casi, che si applica a determinate operazioni coperte dalla “Imposta per un’Argentina Globale e Solidale ( PAIS)”, ai sensi dell’articolo 35 della Legge n.27.541 e sue modifiche, e dell’articolo 13 bis del Decreto 27 dicembre 2019 n.99 e sue modifiche.

Quali sono le ragioni del Dipartimento di Fiscalità ed Equità che rendono auspicabile modificare la risoluzione generale sopra menzionata e aumentare il tasso di riscossione?

L’intervento, di loro competenza, è stato effettuato dalla Direzione della Legislazione e dalla Direzione Generale degli Affari Giuridici e della Riscossione.

Questo è stato rilasciato in esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 22 della Legge n. 11683 del 1998 e sue modifiche, dall’articolo 42 della Legge sulle imposte sui redditi del 2019 e sue modifiche, e dall’articolo 7 del Decreto n. 618 del 07/10/1997 , le sue modifiche e allegati.

così,

Direttore federale del Dipartimento federale delle entrate pubbliche

Decidere:

Articolo 1. Modifica della Delibera Generale n. 4815, sue modifiche e allegati, come di seguito riportato:

1) Il secondo comma dell’articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

A tali importi verranno applicate le seguenti tariffe:

A) Per le operazioni previste dalle lettere da a) a e) dell’articolo 35 della predetta legge: sarà riscosso il cento per cento (100%) e un ulteriore venticinque per cento (25%).

b) Per le operazioni previste dalla lettera b) dell’articolo 13 bis del decreto n. 19/99: sono incassati il ​​cento per cento (100%) e un ulteriore venticinque per cento (25%).

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2) Il primo comma dell’articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

“Articolo 6. I pagamenti effettuati in base a questo sistema saranno considerati, a seconda della situazione fiscale del contribuente, acconti sulle imposte di seguito descritte per ciascun caso:

1. Le visualizzazioni che superano una percentuale del cento per cento (100%) riceveranno il seguente trattamento, a seconda dei casi:

a) Soggetti vincolati al Sistema Semplificato per i Piccoli Contribuenti (RS) non soggetti all’imposta sui redditi: imposta sul patrimonio personale.

b) Altri argomenti: imposta sui redditi.

2. Le visualizzazioni completate con una percentuale del venticinque per cento (25%) riceveranno il seguente trattamento, a seconda dei casi:

a) Persone e beni indivisi: imposta sui beni personali o, nel caso di persone che non sono contribuenti di detta imposta, può essere richiesto il rimborso nei termini e alle condizioni stabiliti nella Parte Seconda.

b) Altri argomenti: imposta sui redditi.

3) Il secondo comma dell’articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

“Le dichiarazioni fornite, per i contribuenti, avranno carattere di imposta sui redditi e saranno computabili, a seconda dei casi, nelle dichiarazioni annuali giurate delle imposte sui redditi o sui beni personali, corrispondenti al primo periodo fiscale successivo a quello in cui hanno esercitato.

Articolo 2. Le disposizioni della presente Delibera Generale entreranno in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dalla predetta data di efficacia.

Le modifiche al secondo comma dell’articolo 6 si applicheranno con riferimento ai pagamenti effettuati a partire dall’entrata in vigore della presente norma.

Articolo 3. Comunicazione e trasmissione alla Direzione nazionale del Registro Ufficiale per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nell’Archivio.

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Carlos Daniele Castanetto

RG 5450/2023 AH. 23/11/2023 N. 95445/23 Quinto. 23/11/2023

Data di pubblicazione: 23/11/2023

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