Scambio internazionale di informazioni a fini fiscali

Scambio internazionale di informazioni a fini fiscali

Nei giorni scorsi ha preso piede la questione dello scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali dopo aver appreso che il Tesoro USA (un.) coopererà con l’AFIP per ottenere informazioni da alcuni contribuenti soggetti a ispezione e che hanno conti bancari o di investimento nello Stato settentrionale.

Amministrazione federale delle entrate pubbliche (AFIPHa ampi poteri di verifica e controllo in relazione all’attività e alla proprietà nel territorio nazionale. Ma cosa succede quando si tratta di beni, attività e redditi all’estero che appartengono ai contribuenti argentini?

Esistono strumenti specifici che consentono all’AFIP di accedere alle informazioni dall’esterno. Questa situazione non è limitata al nostro Paese, e lo scambio di informazioni ai fini fiscali e la cooperazione tra i dipartimenti fiscali è una tendenza globale in aumento. In altre parole, è un fatto duraturo.

Vale la pena notare che lo scambio di informazioni può avvenire in tre modalità: su richiesta, automaticamente o automaticamente.

Accordi per evitare la doppia imposizione

L’Argentina ha firmato accordi con 21 paesi per evitare la doppia imposizione internazionale (CDI), che contengono una clausola relativa allo scambio di informazioni. Le regole in base alle quali si sviluppano le possibilità di scambio di informazioni sono molto ampie, il che consente l’applicazione specifica delle disposizioni dell’Accordo, nonché delle leggi tributarie degli Stati contraenti.

Le autorità competenti dei due Stati contraenti si scambiano le informazioni pertinenti previste. Questa norma ha lo scopo di (1) consentire il più ampio scambio possibile di informazioni in materia fiscale e, allo stesso tempo, (2) chiarire che gli Stati contraenti non sono liberi di intraprendere bordate di pesca (battute di pesca) o (iii) per richiedere informazioni che è improbabile che siano rilevanti per gli affari fiscali di un particolare contribuente.

CDI sta valutando le tre forme di scambio di informazioni sopra elencate, che possono anche essere combinate. L’assistenza reciproca tra i dipartimenti fiscali viene generalmente presa in considerazione solo se un’amministrazione è sicura che l’altra tratterà in modo riservato le informazioni che riceve nel corso della cooperazione.

Ci sono alcune restrizioni a favore del paese richiesto. In primo luogo, uno Stato non deve andare oltre le proprie leggi interne e procedure amministrative nel mettersi a disposizione dell’altro Stato. Tuttavia, le norme interne in materia di segreto fiscale non devono essere interpretate come un ostacolo allo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo.

L'attività economica

Le CDI sottoscritte dalla Repubblica Argentina in vigore e che consentono lo scambio di informazioni sono le seguenti: Germania, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Messico, Norvegia , Paesi Bassi, Qatar, Regno Unito, Russia, Svezia e Svizzera.

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Per quanto riguarda l’accordo firmato con la Repubblica orientale dell’Uruguay (ROU), si tratta di un documento di riferimento civico molto specifico. Il primario è lo scambio di informazioni e modi per evitare la doppia imposizione, che è secondario. Molto interessante è uno scambio a richiesta, più precisamente dove ciascuna parte assicura che la propria autorità competente sia autorizzata ad ottenere e fornire, su richiesta:

  • Informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e chiunque agisca in qualità di agente o fiduciario.
  • Informazioni relative alla proprietà di società, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni sulla proprietà rispetto a tutte le persone che compongono una catena di proprietà.
  • Ciascuna parte assicura all’altra l’accesso a tutte le informazioni sulla proprietà aziendale (azionisti e/o soci, rapporto e costituzione societaria).

Trattati sullo scambio di informazioni fiscali

Esistono anche accordi di scambio di informazioni fiscali (TIEA). La Repubblica Argentina, in risposta ad una ristretta rete di accordi (CDI) e data la necessità di contrastare l’evasione fiscale attuata attraverso Marina Militarestrutture aziendali e altre entità, ha portato alla firma di molti di questi trattati, promossi dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dal 2002.

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La funzione che svolgono è lo scambio di informazioni su richiesta e la possibilità di effettuare sopralluoghi all’estero. Segnaliamo, tra quelli firmati dal nostro Paese, i seguenti: Andorra, Bahamas, Bermuda, Isola di Man, Monaco e San Marino.

Questo strumento è stato sostituito dall’Accordo e Scambio Automatico (AEOI) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che commenteremo di seguito.

Accordi promossi dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

Accordo sulla mutua assistenza amministrativa in materia tributaria (l’Accordo, denominato anche CMAA)È stato sviluppato congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e successivamente modificato dal Protocollo nel 2010. È il più ampio strumento multilaterale esistente, che copre tutte le forme di cooperazione fiscale per combattere l’evasione internazionale.

L'uso della moneta elettronica

All’11 luglio di quest’anno, sono 146 i paesi partecipanti all’accordo, inclusi tutti i paesi del G20, tutti i paesi BRICS, tutti i paesi OCSE, i centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

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Secondo il CMAA, le parti forniranno assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, che includerà:

  1. Scambio di informazioni, anche contestuali a verifiche fiscali e partecipazione a verifiche all’estero.
  2. Assistenza alla raccolta, compresa l’istituzione di misure precauzionali.
  3. Notifica o trasferimento di documenti.

Le Parti si scambieranno tutte le informazioni prevedibili rilevanti per l’amministrazione o l’applicazione della loro legislazione nazionale in relazione alle tasse incluse nell’Accordo.

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Lo scambio di informazioni può essere: su richiesta, automatico o spontaneo.

dopo l’approvazione FACTA (Legge sulla conformità fiscale dei conti offshore) nel 2010 dagli Stati Uniti, nel 2012 i cinque maggiori paesi europei (Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Germania) hanno concordato con questo paese uno scambio reciproco di informazioni fiscali nell’ambito del sistema Foreign Account Tax Compliance Act attraverso il sistema intergovernativo accordi siglati tra ciascuno di essi. Nello stesso anno, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha presentato una relazione sullo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Il G20 ha mostrato un interesse crescente nello sviluppo di uno standard per lo scambio automatico di informazioni fiscali (AEOI) sulla scena mondiale, che ha portato nel settembre 2013 a una richiesta formale da parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico di preparare un rapporto congiunto (AEOI).Standard di segnalazione comune), che porterà poi alla creazione del sistema comune di segnalazione.

Una volta sviluppato il CRS, il Global Forum ha avviato un processo di partecipazione tra i suoi membri. Finora, 49 paesi si sono scambiati informazioni finanziarie dal 2017 e 51 paesi dal 2018.

Sebbene l’AEIO sia uno strumento multilaterale basato su accordi, lo scambio automatico di informazioni richiede che due paesi scelgano reciprocamente di farlo attraverso il CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA). Per quanto riguarda la Repubblica Argentina, sono attualmente 102 i paesi dai quali si ricevono informazioni tramite il CRS.

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accordo con gli Stati Uniti

A fine 2016 è stato firmato un accordo tra il nostro Paese e gli Stati Uniti per lo scambio di informazioni di natura fiscale, che copre tutte le tasse federali statunitensi e tutte le tasse nazionali amministrate dall’AFIP.

L’accordo prevede lo scambio di informazioni su richiesta (articolo 5), automatico (articolo 6) e automatico (articolo 7).

Il primo periodo finanziario in cui è possibile scambiare informazioni sarà il periodo che inizia il 01/01/2018 o successivamente. Finora l’accordo era in vigore, ma non è entrato in vigore.

Al fine di evitare la caccia alle informazioni (bordate di pesca), l’accordo fornisce indicazioni sull’origine dello scambio, tra l’altro il richiedente deve:

  • Individuare la persona sotto analisi.
  • Selezionare il periodo fiscale che richiede le informazioni.
  • Seleziona l’argomento su cui desideri informazioni.
  • Spiegare i motivi per cui le informazioni richieste sono rilevanti per l’amministrazione fiscale rispetto all’interessato.
  • Indicare i motivi per ritenere che le informazioni richieste siano in possesso di un’entità o autorità nel paese richiesto.

È importante notare che il richiedente deve dichiarare al richiedente di aver esaurito tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni richieste, salvo i casi in cui detta azione abbia causato difficoltà sproporzionate.

Da circa un mese si è appreso che l’Agenzia delle Entrate del Nord America (IRS) è stata chiamata dalla controparte argentina a collaborare nella fornitura di informazioni da banche e investimenti finanziari ai soggetti soggetti al controllo ex art. 5 dell’Accordo (Scambio con Requisiti ). È noto che banche ed enti finanziari sono stati informati dall’IRS di trasmettere le informazioni in loro possesso sui singoli contribuenti argentini.

La novità, quindi, è che l’accordo del 2016 sta finalmente entrando in vigore. Se il Tesoro degli Stati Uniti invierà finalmente le informazioni richieste all’AFIP è qualcosa da sapere presto. Finora, Carta della Sharia Contraente (Le alleanze devono essere rispettate).

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